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Gestiamo portafogli globali di diritti IP e ci occupiamo di tutte le aree di protezione per la tua proprietà industriale.

I MARCHI

Il marchio è un segno distintivo che ha la funzione di garantire l’origine di un prodotto e/o servizio, permettendo di riconoscerne la provenienza da un preciso imprenditore.
Il marchio conferisce diritti di esclusiva a chi lo registra, vietando a terzi l’utilizzo di segni distintivi confondibili per prodotti identici o affini, e permettendo appunto di identificare e garantire la provenienza commerciale del prodotto al consumatore.
Si distingue tra marchio d’impresa, marchio collettivo e marchio di certificazione: il primo serve a contraddistinguere un prodotto e/o un servizio all’interno di un mercato, conferendo al suo titolare un diritto esclusivo di utilizzo; i secondi hanno uno scopo parzialmente diverso, ossia di certificare la provenienza o determinate qualità di una categoria di prodotti e/o servizi, e vengono concessi a soggetti a ciò preposti, come, ad esempio, i consorzi.
I marchi possono consistere non solo in combinazioni alfanumeriche (parole) o immagini o disegni, ma anche in suoni, nella forma del prodotto o della sua confezione, nonché in combinazioni o tonalità cromatiche.
Il marchio può essere esteso territorialmente in qualsiasi momento. La tutela può essere pertanto nazionale, limitata all’Italia, oppure internazionale, scegliendo tra marchi nazionali esteri, Marchi Internazionali registrati presso l’OMPI (o WIPO) di Ginevra o Marchi dell’Unione Europea, presso l’EUIPO di Alicante.
La registrazione del marchio dura dieci anni ed è rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni.

I BREVETTI

Il brevetto garantisce a chi ha ideato nuove soluzioni tecniche l’esclusiva e il monopolio, legalmente tutelato, di sfruttamento economico dell’invenzione, prolungabile, annualmente, per un periodo massimo di vent’anni, al termine dei quali l’invenzione diventa inevitabilmente di dominio pubblico, contribuendo al progresso tecnologico.
È assolutamente necessario non divulgare le informazioni che riguardano il brevetto, o commercializzare il prodotto che lo include, prima di averlo depositato, a pena di nullità del relativo titolo.
Il brevetto può riguardare un’invenzione o un’innovazione: nel primo caso si parla di brevetto d’invenzione, nel secondo di brevetto per modello di utilità. Il brevetto d’invenzione riguarda principalmente un prodotto, il procedimento per il suo ottenimento, o il suo uso, mentre il modello di utilità consiste in un miglioramento di un prodotto già esistente, al quale viene conferita maggiore efficacia nell’impiego.
Il brevetto può essere registrato a livello esclusivamente nazionale, oppure all’estero, come brevetto nazionale estero, oppure tramite la procedura del Brevetto Europeo o Internazionale (PCT).
Tuttavia, l’estensione di un brevetto all’estero può essere intrapresa unicamente nell’anno che segue il primo deposito, pertanto, eventuali estensioni dello stesso brevetto trascorso detto periodo saranno nulle.

IL “DISEGNO” O “MODELLO”

Il “disegno” o “modello” conferisce una tutela peculiare all’aspetto esteriore di un prodotto che abbia “carattere individuale” e sia nuovo. La registrazione per disegno o modello protegge, tra gli altri, i prodotti del “design”, le creazioni della moda, gli speciali caratteri tipografici e il web design.
Il disegno o modello può essere multiplo: in alcuni casi un’unica registrazione può comprendere più versioni del medesimo oggetto, oppure più oggetti diversi, appartenenti alla stessa classe internazionale di riferimento.
Il disegno o modello può essere nazionale, comunitario o internazionale, ciascuno con peculiari caratteristiche che soddisfano diverse esigenze di coperture territoriali. Dal momento che per la tutela è richiesta la novità, sarebbe opportuno non divulgare il prodotto che si desidera registrare prima di avere depositato la relativa domanda.
Se si vuole estendere all’estero la registrazione di disegno o modello è necessario farlo nel breve “periodo di grazia”, scaduto il quale il prodotto entra nello stato dell’arte e non può più costituire oggetto di registrazione, neppure all’estero (in Italia il periodo di grazia è di un anno a partire dalla prima divulgazione del prodotto, oggetto del modello/design, da parte del titolare. Ciò vale anche per il modello comunitario).

IL NOME A DOMINIO

Il nome a dominio utilizzato nell’attività economica rientra a tutti gli effetti tra i segni distintivi e contraddistingue un’attività economica aziendale nel web.
Nome a dominio e marchio vengono spesso assimilati, ma presentano in realtà differenze notevoli per quanto riguarda la loro registrazione, i loro diritti e la loro difesa. Ad esempio, mentre un marchio non può essere descrittivo (non è possibile per esempio ottenere il marchio verbale “marmellata” per contraddistinguere “marmellate”), non vi sono grandi ostacoli per la registrazione di un nome a dominio che descrive la natura di un prodotto.
La strategia di registrazione di uno o più nomi a dominio, così come la loro difesa, non può essere assimilata a quella del marchio e necessita di un apposito studio e di una pianificazione, soprattutto all’avviamento di una nuova attività o al lancio di un nuovo brand.
Lo strumento tipico per recuperare un nome a dominio usurpato da terzi non aventi diritti è la riassegnazione, un procedimento amministrativo che si svolge dinnanzi a enti autorizzati.
Ciononostante, vi possono essere casi in cui la contestazione della titolarità di un dominio trova migliore applicazione all’interno di una vertenza giudiziale, a seconda degli interessi in gioco e delle premesse di diritto.
Il principio dell’unitarietà dei segni distintivi, per il quale il titolare del marchio ha diritto ad avere anche il nome a dominio ad esso corrispondente, così come anche la ditta, la ragione sociale e l’insegna, risponde ad evidenti ragioni imprenditoriali e commerciali e non sempre è di facile attuazione.
Occorre, pertanto soprattutto all’avvio di una nuova attività o nel lancio di un nuovo brand, pianificare tutti questi aspetti al fine di poter fare affidamento sull’unitarietà dei propri segni distintivi.

1937